Scontrini elettronici, dal primo gennaio 2020 si fa sul serio!


Si avvicina repentinamente l’addio al vecchio scontrino e alla vecchia ricevuta fiscale.
I primi a doversene “distaccare” sono i commercianti e gli esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari, nel 2018, superiore a 400mila euro; dal 1° gennaio 2020 toccherà a tutti gli altri.
I corrispettivi ricevuti non saranno più documentati con il rilascio di scontrini e ricevute ma verranno memorizzati elettronicamente e trasmessi per via telematica all’Agenzia delle entrate (scontrino elettronico). Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. 

È stato il decreto crescita (articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019) che ha previsto una modifica all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri, introdotto dall’articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 127/2015, stabilendo che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione e che per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva. La disposizione introdotta risponde alle potenziali difficoltà manifestate in sede di prima applicazione degli obblighi in argomento e consente ai soggetti sprovvisti del registratore telematico di eseguire l’adempimento fiscale.
La prima scadenza, quindi, per la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi incassati nel mese di luglio 2019 per evitare le sanzioni per mancato invio è il prossimo 2 settembre (il termine naturale del 31 agosto cade di sabato).

Cosa occorre fare
La circolare n. 15/2019 dell’Agenzia delle entrate chiarisce che dal 1° luglio i soggetti Iva con volume di affari superiore a 400mila euro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimiliate”, per le quali la fattura viene emessa solo a richiesta del cliente, dovranno:

  • rilasciare al consumatore finale al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale un “documento commerciale” rilasciato dal “registratore telematico” installato
  • memorizzare elettronicamente i dati riguardanti i corrispettivi giornalieri nel “registratore telematico”
  • inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Il documento di prassi precisa che possono beneficiare della moratoria anche coloro che ancora non hanno a disposizione un registratore telematico, utilizzando nei primi sei mesi i servizi specifici dell’Agenzia delle entrate.

Tre le strade percorribili
Disponibile sul sito internet dell’Agenzia, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, gratuitamente, la procedura web che consente l’invio online dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri incassati per ogni operazione effettuata, nonché la possibilità di predisporre il documento commerciale da rilasciare al cliente (vedi articolo “Attiva la procedura web dell’Agenzia per l’invio online dei corrispettivi”).
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019 sono state fornite le indicazioni relative alla modalità di trasmissione dei dati e le relative specifiche tecniche, per il periodo di transizione.
I servizi telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri consentono ai contribuenti che non hanno ancora a disposizione il registratore telematico di adempiere all’obbligo di invio telematico nei tempi indicati dal decreto crescita, senza incorrere nelle sanzioni (vedi articoli “Dati dei corrispettivi giornalieri: i servizi online per la trasmissione” e “Corrispettivi giornalieri: online i servizi telematici per l’invio”).

Il contribuente può adottare, nel periodo transitorio di sei mesi, una delle seguenti modalità per inviare i corrispettivi giornalieri per via telematica.
A disposizione nel portale Fatture e Corrispettivi sono:

  • un servizio web per effettuare l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, divisi per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di “ventilazione”, o di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate
  • un servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, anche questi distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di “ventilazione”.

Inoltre, esiste una terza via telematica, attraverso un sistema di cooperazione applicativa che tramite il web service permette di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri attraverso protocollo https o sftp.

Tutti e tre i servizi potranno essere utilizzati direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati che dovranno rilasciare copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta attestante il ricevimento dell’Agenzia e prova dell’avvenuta presentazione.

Niente sanzioni per sei mesi
Le sanzioni per i mancati adempimenti non si applicano per il primo semestre di vigenza della normativa se i dati riguardanti i corrispettivi giornalieri vengono trasmessi telematicamente alle Entrate entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione utilizzando i servizi online dell’ Agenzia sopra descritti.
Questa moratoria di sei mesi permetterà a quanti non hanno ancora installato il registratore telematico di farlo entro il tempo concesso e di continuare, in questo periodo, a emettere i vecchi scontrini o le ricevute fiscali effettuando la registrazione nel registro dei corrispettivi.

 

Fonte: Fisco Oggi (Agenzia delle Entrate)